Faceva comunque notare che per far valere il diritto sui punti di vista è necessario che essi siano palesemente compromessi e che la collettività intera sia colpita da questa situazione. Nel caso specifico riteneva "che se anche vi fosse una certa limitazione dei punti di vista sul lago in seguito all'edificazione del fondo, essa non danneggerebbe nessuno" (impugnata risoluzione, p. 24).