- alle distanze minime tra edifici e dai confini situati all'interno del perimetro dell'area in oggetto; le distanze minime verso i confini e gli edifici limitrofi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 8. Restano comunque riservate le disposizioni della legge cantonale sulla protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961. Il permesso di costruzione deve essere corredato da una convenzione fra il Municipio e gli interessati. La stessa stabilirà i termini d'esecuzione, i vincoli d'uso ed altri impegni e benefici reciproci. La convenzione è soggetta all'approvazione da parte del Consiglio comunale e sarà iscritta a Registro fondiario.