{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-105_1995-05-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21159&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "68cca563847407a3342e51dbd9d7c68f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 30.05.1995 90.1994.105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 30.05.1995 90.1994.105"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 30.05.1995 90.1994.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:26", "Checksum": "d2ffdc1232fd85e8a0be02fa9f19dcd0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 30.05.1995 90.1994.105\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n30 maggio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 22 ottobre 1990 di\n|\n|\n__________ __________, __________ __________ __________, __________ rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 25 settembre 1990 (n. __________ __________ __________) del Consiglio di Stato, con cui sono stati respinti il gravame 2 novembre 1988 del ricorrente __________ avverso il contenuto e la pubblica utilità del PR di __________ |\nnonché il gravame 27 dicembre 1989 di __________ __________ e __________ __________ avverso il contenuto e la pubblica utilità dell'art. 15 NAPR.\nviste le osservazioni 13 dicembre 1990 del Comune di __________;\nviste le osservazioni 4 febbraio 1992 del Consiglio di Stato;\nletti ed esaminati gli atti,\nesperiti i necessari accertamenti,\nr i t e n u t o\nin fatto\na. __________ __________ è proprietario della particella nr. __________RFD di __________. Il mappale, di forma allungata e irregolare, è delimitato a monte dalla strada cantonale, a valle dal lago, in direzione dell'abitato di __________ dalla particella nr.. __________e, in direzione di __________, dalla particella nr. __________RFD di __________. Quest'ultimo terreno, pure situato nella striscia di terra\ncompresa fra il lago e la strada cantonale, forma un parallelepipedo di proprietà di __________ __________.\nSu entrambe le particelle (nr. __________e nr. __________RFD), attribuite dal PR di __________ alla zona residenziale R2, sorge una casa d'abitazione.\nb. Oggetto della presente procedura è l'azzonamento (operato dal comune e confermato dal Governo) della particella nr. __________RFD di __________. Quest'ultimo terreno, pure compreso fra il lago e la strada cantonale (al di là e qualche metro al di sopra della quale si trovano pure la linea FFS del __________ e l'autostrada), è di ben più ampia superficie rispetto ai due precedenti (misura oltre 7'000 mq) e ha una forma trapezoidale.\nc. L'iter procedurale precedente l'approvazione del PR di __________ può essere così riassunto:\n1. Il Dipartimento dell'ambiente ha formulato, in data 29\nnovembre 1985, il proprio preavviso sulla proposta rielaborata (dopo che un referendum popolare ne aveva bocciato una prima) del PR di __________.\n2.In data 9 febbraio 1988 il Consiglio comunale ha adottato il PR. L'avvenuta adozione è stata annunciata nel Foglio Ufficiale e nei quotidiani del Cantone. Per il periodo di 30 giorni consecutivi il PR è stato pubblicato ed esposto presso la Cancelleria comunale.\n3. Entro il termine stabilito dall'art. 19 dell'allora vigente Legge edilizia (LE) il PR è stato impugnato con 12 ricorsi, fra questi quello 2 novembre 1988 di __________ __________ che contestava l'attribuzione del mappale __________alla zona R3.\n4. Il 4 marzo 1989 il Municipio di __________ ha presentato formale domanda di approvazione del PR.\n5. In data 12 giugno 1989 il Consiglio comunale ha deciso l'adozione di un nuovo articolo 15 NAPR (relativo alle costruzioni su grandi superfici) che modifica quello in precedenza adottato al momento dell'adozione del PR complessivo i cui atti erano già presso l'amministrazione cantonale per la ratifica di legge.\n6. L'avvenuta adozione è stata annunciata nel Foglio Ufficiale e nei quotidiani del Cantone. Per il periodo di 30 giorni consecutivi l'art. 15 è stato pubblicato presso la cancelleria comunale.\n7. Entro i termini di legge l'art. 15 NAPR è stato impugnato con 4 ricorsi. In particolare è stato contestato da __________ __________ e __________ __________ con ricorso 27 dicembre 1989.\n8. Nel marzo 1990 il Municipio di __________ ha presentato formale domanda di approvazione dell'art. 15 NAPR.\nd. Con risoluzione 25 settembre 1990 il Consiglio di Stato ha approvato, con alcune modifiche apportate nel corso dell'esame di opportunità e dei singoli ricorsi di prima istanza, il PR di __________ ed in particolare l'art. 15 NAPR nella sua (seconda) versione adottata dal comune in data 12 giugno 1989.\nNel contempo il Governo ha respinto il ricorso __________ (che contestava l'inserimento del mappale __________nella zona residenziale R3) e il ricorso __________ e __________ avverso l'art. 15 NAPR. Questa norma, nella versione approvata dall'esecutivo cantonale, recita:\nArt. 15 - Costruzioni su grandi superfici\nAl fine di promuovere la realizzazione di edificazioni di pregio urbanistico e di beneficio per la vita sociale della comunità locale, possono essere concesse, limitatamente per le zone R2, R3 e Ar-I delle facilitazioni se sono soddisfatte le seguenti premesse:\n- l'edificazione, da realizzare anche a tappe, deve basarsi su un progetto unitario comprendente un'area di almeno mq 7'000;\n- il progetto deve integrarsi nel contesto urbanistico paesaggistico e sociale - esistente e programmato - in cui è ubicato;\n- l'architettura degli edifici e la sistemazione degli spazi liberi devono essere, sia nel loro complesso, sia nei loro singoli elementi, di buona qualità formale e funzionale;\n- il progetto deve prevedere, in posizione adeguata sufficienti aree verdi e di svago da sistemare con piante indigene;\n- la disposizione dei posteggi e l'organizzazione della circolazione veicolare devono essere impostate in modo tale che ne risulti un massimo di sicurezza e un minimo di immissioni; le esigenze del traffico motorizzato devono comunque essere subordinate a quelle del pedone;\n- la destinazione d'uso del complesso edilizio e delle singole superfici deve essere confacente alle esigenze sociali ed economiche del paese.\nVerificatisi tutti i requisiti di cui sopra, possono essere concesse le seguenti deroghe:\n- all'indice di sfruttamento sino ad un massimo dello 0,6 nella zona R3 e sino allo 0,4 nella zona R2;"}