solo parziale degli impianti e delle attività incriminate, che dovessero proporre gli studi ordinati. La pretesa che nell’attesa di questa verifica e delle relative decisioni la sedicente "zona/vincolo" dovesse essere confermata è manifestamente priva di giuridica consistenza. Il Consiglio di Stato non poteva approvare un vincolo, e tanto meno una fantomatica zona, in patente conflitto con gli imperativi della protezione della natura, in assenza di elementi di giudizio che potessero eventualmente giustificare questa situazione di conflittualità, nel quadro, come detto sopra, di una ponderazione globale di tutti gli interessi in gioco.