sostiene tuttavia che nell’attesa di conoscerne le conclusioni il Consiglio di Stato non poteva lecitamente stralciare la zona in contestazione che il comune ha adottato nell'ambito della sua autonomia, sancendo una situazione di fatto esistente da lunghissimo tempo e di innegabile interesse pubblico. La zona andava confermata, tranne poi annullarla se fosse effettivamente risultata incompatibile con le disposizioni sulla protezione della natura e non fosse possibile trovare una soluzione intermedia, ad esempio dislocando in luogo consono le strutture e attività non strettamente vincolate all'attuale ubicazione. In sintesi: