In realtà, all’insaputa del tribunale, il rapporto era stato rassegnato già nel marzo del 1993 (prima quindi della richiesta di sospensione). Il documento è stato trasmesso al ricorrente, non appena conosciutane l’esistenza, con ordinanza presidenziale del 21.03.2002, fissandogli un termine fino al 22 aprile 2002 per prendere posizione. g. Il ricorrente prende posizione il 18 aprile 2002 rilevando che tra le due possibilità prospettate dal Rapporto marzo 1993 il Consiglio di Stato ha optato nel 1995 per la seconda, consistente nel dislocamento solo parziale del silo dall’ubicazione alla foce del Ticino. Da allora non sono intervenute decisioni “in contrario o diverso senso”.