fosse inevitabile lo smantellamento (circostanza per l’appunto tutta da provare)”. Il ricorso, avverte in conclusione il ricorrente, è introdotto a titolo cautelativo, al fine di evitare che con una decisione governativa “possibilista” si sopprima una zona che in realtà finirebbe per divenire definitiva “prima ancora di conoscere le risultanze della verifica d’impatto ambientale.” d. Nella sua risposta il Consiglio di Stato chiede il rigetto dell’impugnativa. Precisa che il vincolo in discussione concerne “ un impianto e annesse infrastrutture già da tempo esistenti, che si sono sviluppati progressivamente - e solo in parte con il supporto di permessi edilizi - a partire dal 1952.