{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-05-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-103_2002-05-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21157&nX40_KEY=4929952&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a367bceb43b772e5718f1800c5be0518"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 10.05.2002 90.1994.103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 10.05.2002 90.1994.103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 10.05.2002 90.1994.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:02:06", "Checksum": "5a5524873a4a1fdbf9651d92a5908a2f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 10.05.2002 90.1994.103\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nVa tuttavia considerato che, “agli obiettivi di salvaguardia di valori ambientali, naturalistici e scientifici, e di ripristino di una dinamica evolutiva naturale si contrappongono (…) gli interessi legati al proseguimento dell’attività, in ragione del riconosciuto importante ruolo che tale infrastruttura svolge nell’ambito dell’economia edilizia della regione (grazie anche all’attracco a lago), in particolare per la confezione di calcestruzzi ad altra resistenza e per la valorizzazione degli inerti ticinesi.”\nIl Consiglio di Stato riferisce di aver costituito uno speciale gruppo di lavoro “con l’obiettivo di studiare e proporre una soluzione per l’ubicazione delle varie attività legate al silos (alcune delle quali fra l’altro non strettamente connesse e necessarie alla attività del silos medesimo), considerando sia gli obiettivi di protezione delle __________, sia la necessità riconosciuta di un silos nella parte est del __________ nonché di un attracco a lago.”\nIn assenza di tali studi e delle relative conclusioni, il Governo cantonale “non poteva approvare la zona ‘__________proposta dal Comune. E’ solo ad avvenuta conclusione rispettivamente presentazione di questi che potrà essere valutato e deciso se l’attività attualmente svolta potrà essere continuata - totalmente o parzialmente - o meno nell’attuale localizzazione o dovrà invece essere spostata.”\ne. Nel sopralluogo del 9 settembre 1993 le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. L’istruttoria è chiusa, con rinuncia delle parti al dibattimento finale e alle conclusioni.\nf. Con scritto del 22 novembre 1993 il ricorrente segnala che il suddetto gruppo di lavoro è in procinto di rassegnare il proprio rapporto “dal quale trasparirà la proposta di mantenere - e a determinate condizioni - l’impianto del silos alla foce del Ticino.” Il ricorrente chiede quindi di tenere in sospeso la procedura di ricorso fino alla presentazione di questo “fondamentale documento”.\nIn realtà, all’insaputa del tribunale, il rapporto era stato rassegnato già nel marzo del 1993 (prima quindi della richiesta di sospensione). Il documento è stato trasmesso al ricorrente, non appena conosciutane l’esistenza, con ordinanza presidenziale del 21.03.2002, fissandogli un termine fino al 22 aprile 2002 per prendere posizione.\ng. Il ricorrente prende posizione il 18 aprile 2002 rilevando che tra le due possibilità prospettate dal Rapporto marzo 1993 il Consiglio di Stato ha optato nel 1995 per la seconda, consistente nel dislocamento solo parziale del silo dall’ubicazione alla foce del Ticino. Da allora non sono intervenute decisioni “in contrario o diverso senso”. Dal recente incontro avuto con il consigliere di Stato __________ e i suoi collaboratori sarebbe invece emersa la propensione dell’autorità cantonale per “un aggiornamento entro breve termine dei dati essenziali per prendere una nuova decisione.”\n\"Non penso quindi\", conclude, il ricorrente, “che l’evasione del ricorso, allo stato attuale delle cose, abbia un grande senso, prima di conoscere la nuova risoluzione del Consiglio di Stato o, eventualmente, del Consiglio Federale sull’annosa questione dell’esistenza del silos all’interno del perimetro delle __________ di __________.” Il ricorrente propone quindi di sospendere nuovamente la procedura e di “riattivarla quando si conosceranno le nuove decisione dell’autorità competente”.\ndiritto\n1. La competenza del tribunale è data dall'art. 26 c lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992 e dall'art. 38 cpv. 1 LALPT, in applicazione della norma transitoria BU __________, __________ (____________________1992).\nLa legittimazione del ricorrente è pacifica ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT. Il ricorso, interposto nei termini dell’art. 38 cpv. 1 LALPT e quindi tempestivo, è ricevibile in ordine.\n2. Il ricorrente riconosce l’opportunità di approfondire lo studio dell’impatto del silo e delle relative attività sulle _________ di __________; sostiene tuttavia che nell’attesa di conoscerne le conclusioni il Consiglio di Stato non poteva lecitamente stralciare la zona in contestazione che il comune ha adottato nell'ambito della sua autonomia, sancendo una situazione di fatto esistente da lunghissimo tempo e di innegabile interesse pubblico.\nLa zona andava confermata, tranne poi annullarla se fosse effettivamente risultata incompatibile con le disposizioni sulla protezione della natura e non fosse possibile trovare una soluzione intermedia, ad esempio dislocando in luogo consono le strutture e attività non strettamente vincolate all'attuale ubicazione.\nIn sintesi: la zona non doveva essere annullata, in assenza del Rapporto, ma approvata fino alla sua presentazione e annullata solo se le conclusioni di quest’ultimo dovessero imporlo.\nIl ricorrente chiede quindi ch’essa venga riammessa nel piano delle zone e inclusa nelle aree vincolate d'interesse pubblico.\n3. La pretesa non merita accoglimento.\nDev’essere anzitutto rilevato che la “zona” in contestazione non è in realtà una zona di PR ai sensi dell’art. 14 LPT e neppure dell’art. 28 LALPT e in effetti ne cercheremmo invano traccia nel piano delle zone del PR in esame. Essa è elencata col n. 5 in una lista di 10 “zone” vincolate a scopi d’interesse pubblico ed è segnalata nel piano del paesaggio con un circolino giallo recante la cifra 5. Il perimetro della sedicente “zona” non è delimitato."}