{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-05-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-103_2002-05-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21157&nX40_KEY=4929952&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a367bceb43b772e5718f1800c5be0518"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 10.05.2002 90.1994.103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 10.05.2002 90.1994.103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 10.05.2002 90.1994.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:02:06", "Checksum": "5a5524873a4a1fdbf9651d92a5908a2f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 10.05.2002 90.1994.103\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta,\npresidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nstatuendo sul ricorso del 22 giugno 1990 di\n|\n|\n__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 16 maggio 1990 nr. __________ del Consiglio di Stato che approva il Piano Regolatore di __________; |\nritenuto\nin fatto\na. Il PR __________ -__________, adottato dal Consiglio comunale di __________ il 15.12.86, ha previsto una serie di “superfici o zone vincolate per servizi e impianti di interesse pubblico”. Tra queste, col numero 5 è indicata nel piano del paesaggio la zona in corrispondenza del silos e delle infrastrutture annesse, ubicati alla foce del fiume Ticino, nella zona A delle __________ di __________.\nb. Con la risoluzione del 16 maggio 1990, il Consiglio di Stato ha adottato il PR, stralciando “per verifica in corso” la zona n. __________.\nIn effetti, il Consiglio di Stato aveva “commissionato uno studio generale di impatto sull’ambiente di questo impianto posto alla foce del Ticino e di verifica delle attività che si svolgono attorno all’infrastruttura.” Rilevato che le prime conclusioni dello studio confermerebbero la necessità di un attracco a lago, “per soddisfare le forniture che l’economia del settore specifico, pubblica e privata richiede”, il Consiglio di Stato dichiara che “emanerà le sue decisioni, soppesando e comparando gli interessi in gioco”, non appena “le risultanze dello studio completo ormai concluso” verranno presentate ufficialmente dal competente Dipartimento. (risoluzione cit., consid. 3.3.2, pag. 15).\nc. Col presente ricorso __________ __________ chiede che la modifica apportata “al piano delle zone e al piano delle superfici o zone vincolate a destinazione d’interesse pubblico” venga annullata e che la zona N.__________ citata nel piano delle zone sia riammessa e inclusa nelle aree vincolate d’interesse pubblico.\nIl ricorrente riconosce l’utilità di uno studio d’impatto ambientale “che permetterà di giudicare gli interessi pubblici e privati a sostegno del mantenimento o meno di tutte o parte delle infrastrutture esistenti alla foce del Ticino sulla base di documenti scientifici seri e soppesati, in luogo delle solite polemiche e delle oramai conosciute isterie ecologiche.” Ritiene tuttavia che “per rispettare l’autonomia delle scelte comunali, per attenersi ad una situazione di fatto ormai consolidata e per evitare le conseguenze di un’espropriazione materiale del diritto di superficie di cui (egli) beneficia” si sarebbe dovuto sanzionare lo stato di fatto esistente (a suo avviso ammesso pure dall’Ordinanza sulle __________ di __________), “rinviando l’eventuale soppressione o modifica della zona in questione alle risultanze negative o alle parziali controindicazioni della perizia di impatto ambientale in fase di elaborazione.” L’Ordinanza stessa, il PD, la legislazione d’applicazione della normativa di protezione ambientale costituirebbero una base legale sufficiente per limitare nel seguito l’utilizzazione di quest’area, “senza necessità di adottare un’ulteriore laboriosissima variante di piano regolatore per reincludere una zona d’uso pubblico che già oggi è riconosciuta tale o per lo meno tollerata transitoriamente come tale in attesa di soluzione alternativa, qualora ne fosse inevitabile lo smantellamento (circostanza per l’appunto tutta da provare)”.\nIl ricorso, avverte in conclusione il ricorrente, è introdotto a titolo cautelativo, al fine di evitare che con una decisione governativa “possibilista” si sopprima una zona che in realtà finirebbe per divenire definitiva “prima ancora di conoscere le risultanze della verifica d’impatto ambientale.”\nd. Nella sua risposta il Consiglio di Stato chiede il rigetto dell’impugnativa.\nPrecisa che il vincolo in discussione concerne “ un impianto e annesse infrastrutture già da tempo esistenti, che si sono sviluppati progressivamente - e solo in parte con il supporto di permessi edilizi - a partire dal 1952. Le istallazioni principali sono state realizzate al mapp. n. __________di proprietà del Consorzio correzione fiume Ticino, sulla base di due diritti di superficie con scadenza al mese di gennaio 1995, mentre l’attività interessa globalmente un’area di ca. 4.5. ha, sulla golena destra del fiume Ticino, alla sua foce.”\nIl Consiglio di Stato rileva che l’infrastruttura “è ubicata nella zona A di protezione delle __________ di __________ ai sensi dell’Ordinanza cantonale per la protezione delle __________ di __________ del 13 marzo 1979, ed è pertanto inserita in una zona protetta per i suoi contenuti di grande valore naturalistico e paesaggistico, oltre che di pregio ecologico e scientifico (il PD qualifica tale comparto quale riserva naturale protetta)”.\nTale zona si pone effettivamente in conflitto con “numerosi disposti federali e cantonali (fra i quali possono essere citati segnatamente la LPN del 1.7.1966, la relativa Ordinanza di esecuzione del 16.1.1991, l’ordinanza federale sulla protezione delle zone golenali d’importanza nazionale del 28 ottobre 1992, il progetto di Ordinanza federale sulla protezione dei paesaggi palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale, la legge sulla protezione della acque del 14.1.1992, il DBLN, il RBN e la citata Ordinanza cantonale di protezione).”"}