Questo Tribunale ritiene quindi che non ci sono dubbi sull’esistenza di un interesse pubblico alla prevista opera. 6. Occorre ora analizzare se la restrizione imposta alla proprietà del ricorrente è conforme al principio della proporzionalità e più precisamente se il mezzo adottato nel caso concreto é il meno incisivo e il più idoneo a conseguire lo scopo d’interesse pubblico prefisso e quindi se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e le restrizioni della proprietà necessarie al suo conseguimento (cfr. DTF 113