Dissentendo da questa decisione governativa il soccombente ricorre ora innanzi a questo Tribunale. Egli non contesta più il previsto allargamento della strada, ma mantiene la censura circa l’ubicazione di questo allargamento, come pure la censura circa il potenziamento del raggio di curvatura a 10 ml. A suo dire la misura pianificatoria all’esame non rispetta il principio della proporzionalità, in quanto limita inutilmente la proprietà privata. Il ricorrente chiede quindi che le sue censure vengano accolte con conseguente annullamento della prevista variante. f. Sia il comune con osservazioni del 27 giugno 1990 che il Consiglio di Stato con risposta no.