{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-102_1995-07-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21156&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6c250bec6788c7f09c88a24a3fddf278"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 10.07.1995 90.1994.102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 10.07.1995 90.1994.102"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 10.07.1995 90.1994.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:26", "Checksum": "e75d4bb21d127aeb1ffa597bcff32f3d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 10.07.1995 90.1994.102\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto, la legittimazione attiva del ricorrente, già insorto, per gli stessi motivi, in prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.\nInoltrato nel termine di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).\nIl TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).\n3. Per prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117 consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico sufficiente, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 351 consid. 3a e rinvii).\nNella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone, mentre eventuali pretese espropriative esulano invece dalle competenze giurisdizionali del TPT.\n4. A giusto titolo il ricorrente non contesta la legalità dell’adattamento della strada in esame. Giusta l’art 3 cpv. 3 lett. a LPT, le autorità incaricate di compiti pianificatori sono tenute a realizzare una rete viaria pubblica che permetta di rendere sufficientemente accessibili i luoghi destinati all’abitazione e al lavoro.\nLa legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio stabilisce del resto espressamente che il comune deve fissare nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati (art 28 cpv. 2 lett. p LALPT).\nÈ quindi chiaro che l’adattamento del tracciato stradale all’esame ossequia il principio della legalità.\nResta quindi da esaminare l’esistenza nel caso concreto di un interesse pubblico e il rispetto del principio della proporzionalità.\n5. Con il sopralluogo si è potuto rilevare come la strada in questione presenti effettivamente delle ridotte dimensioni.\nUn suo allargamento appare quindi senz’altro auspicabile, a maggior ragione se si considera che questa strada dovrà pure servire il previsto magazzino comunale, nel quale troverà posto anche il corpo pompieri della __________ __________.\nQuesto Tribunale ritiene quindi che non ci sono dubbi sull’esistenza di un interesse pubblico alla prevista opera."}