{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-102_1995-07-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21156&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6c250bec6788c7f09c88a24a3fddf278"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 10.07.1995 90.1994.102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 10.07.1995 90.1994.102"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 10.07.1995 90.1994.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:26", "Checksum": "e75d4bb21d127aeb1ffa597bcff32f3d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 10.07.1995 90.1994.102\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n23 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nvicecancelliera |\nDaniela Regazzi |\nvisto il ricorso del 18 maggio 1990 di\n|\n|\n__________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione no. __________dell'11 aprile 1990 del Consiglio di Stato che approva alcune varianti del piano regolatore del Comune di __________; |\nviste le osservazioni del 27 giugno 1990 del Municipio di __________, nonché la risposta del Consiglio di Stato del 24 agosto 1994;\nletti ed esaminati gli atti;\nesperiti i necessari accertamenti,\nr i t e n u t o,\nin fatto\na. Con risoluzione no. 5932 del 5 ottobre 1982 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano Regolatore di __________.\nA seguito dell’esame di opportunità e dei singoli ricorsi operato dall’autorità governativa, è scaturita la necessità di provvedere ad alcune modifiche che il Municipio ha messo a punto con l’adozione di diverse varianti. Fra queste figurava una modifica del piano del traffico con un allargamento del tracciato della strada di quartiere SQ 4.6 in località “__________ __________ ”.\nContro questa modifica il signor __________ __________, proprietario di uno dei fondi direttamente toccati da questo provvedimento (mappale no. __________), ha interposto tempestivo ricorso, lamentando in particolare come la prevista strada fosse sovradimensionata rispetto alla sua funzione e chiedendo che l’allargamento avesse luogo solamente dalla parte opposta al suo terreno.\nCon decisione no. __________del 18 maggio 1987 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, respingendo nel contempo la variante decisa dal Comune. Pur riconfermando la necessità di allargare la strada, nonché di creare un adeguato accesso anche per mezzi di trasporto ingombranti il Consiglio di Stato ha stabilito che l’allargamento doveva essere fatto solamente sul lato a valle della strada esistente per creare minori costi realizzativi. Per questi motivi ha invitato il Comune a procedere all’elaborazione di una nuova variante.\nc. In data 17 aprile 1989 il Municipio di __________ ha quindi presentato al Consiglio di Stato un nuovo pacchetto di varianti di PR tra cui appunto la modifica dell’assetto della strada in località “__________ __________ ”.\nContrariamente però a quanto indicato nella risoluzione no. __________del Consiglio di Stato sopracitata, con la variante è stato previsto un allargamento della strada di 50 cm su entrambi i lati della carreggiata. Inoltre sull’angolo sud-ovest del mappale no. __________ di proprietà del signor __________ è stato fissato un raggio di curvatura di 10 ml.\nd. Contro questa variante il signor __________ è insorto nuovamente presso il Consiglio di Stato con atto ricorsuale del 22 febbraio 1989, rilevando come questa modifica non rispettasse quanto stabilito nella precedente risoluzione governativa e quindi riproponendo le censure già avanzate in precedenza.\nCon decisione del 11 aprile 1990 qui ora all’esame, il Governo ha però respinto il ricorso confermando la soluzione proposta dal Comune.\ne. Dissentendo da questa decisione governativa il soccombente ricorre ora innanzi a questo Tribunale. Egli non contesta più il previsto allargamento della strada, ma mantiene la censura circa l’ubicazione di questo allargamento, come pure la censura circa il potenziamento del raggio di curvatura a 10 ml. A suo dire la misura pianificatoria all’esame non rispetta il principio della proporzionalità, in quanto limita inutilmente la proprietà privata. Il ricorrente chiede quindi che le sue censure vengano accolte con conseguente annullamento della prevista variante.\nf. Sia il comune con osservazioni del 27 giugno 1990 che il Consiglio di Stato con risposta no. __________del 24 agosto 1994 propongono la reiezione dell’impugnativa.\nIn particolare l’autorità governativa ribadisce quanto già sostenuto dal Comune, ossia che la situazione pianificatoria antecedente, che ha portato il Consiglio di Stato alla nota decisione, era completamente diversa da quella attuale, ciò che ha giustificato una diversa impostazione del problema. A detta dell’autorità di prima istanza una strada di 5 ml di larghezza con una curva d’imbocco avente un raggio di 10 ml è senz’altro adatta alle esigenze concrete, specialmente considerato che serve d’accesso ad una zona AP-EP dove esiste un campo sportivo e dove è prevista la costruzione di un magazzino comunale con la sede del corpo pompieri della __________ __________, nonché la protezione civile ed eventualmente una sala multi uso. Il Consiglio di Stato ammette tuttavia che l’incidenza della prevista curva sulla proprietà del ricorrente è fortemente dipendente dal posizionamento della strada lungo il piazzale prospiciente il Municipio. Esso considera però questo aspetto un problema di natura esclusivamente esecutiva che il Municipio potrà ancora discutere con il privato al momento della realizzazione effettiva dell’opera.\ng. In data 14 marzo 1995 è stato eseguito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. All’occasione si è potuto constatare l’esistenza in loco di un ampio piazzale, di proprietà comunale, asfaltato con una piantumazione sui due lati. E' su questo particellare che è previsto lo sbocco della strada contestata. La variante in esame prevede che questo percorso d'accesso passi su di un lato del piazzale ovvero proprio a ridosso del confine sud-est del mappale del ricorrente.\nIn sede di sopralluogo l'insorgente ha però proposto di tracciare l'accesso lungo la parte centrale di questa piazza (così come del resto già attualmente attraversata) in modo da ridurre il raggio d'imbocco sulla carreggiata in questione e invadere meno la sua proprietà.\nin diritto"}