c) del diritto del ricorrente di rappresentare le altre quattro persone; d) del diritto del ricorrente di fungere da recapito postale delle altre quattro persone” (reclamo 18/19.6.2012, p. 6). Afferma quindi che queste decisioni non sono state impugnate da parte della querelante e pertanto sono cresciute in giudicato, motivo per cui non possono essere modificate, se non in presenza di fatti nuovi. Ritiene tale principio procedurale come corollario “dell’obbligo di fairness e di buona fede stabiliti dall’art. 3 cpv. 2 CPP” (reclamo 18/19.6.2012, p. 7).