2 CPP” per quanto attiene alla questione del recapito postale (reclamo 18/19.6.2012, p. 6). RE 1 ritiene infine che vi sarebbe un divieto di “venire contra factum proprium”, in quanto il Ministero pubblico ha già avviato un procedimento penale a seguito della suddetta querela ed in questo ambito ha già condotto diversi atti che implicherebbero - a suo dire - il riconoscimento: “a) dell’inutilità di qualsiasi atto istruttorio; b) della necessità di risolvere il quesito di diritto materiale penale della qualifica di reato contro l’onore delle affermazioni querelate; c) del diritto del ricorrente di rappresentare le altre quattro persone;