La decisione impugnata violerebbe quindi anche tale diritto, “codificato all’art. 3 CPP” (reclamo 18/19.6.2012, p. 5). Tale decisione violerebbe inoltre il diritto di assumere il patrocinio nonché il diritto di assumere il mandato di recapito postale, in quanto il conflitto di interessi menzionato dal magistrato inquirente sarebbe “puramente ipotetico”, rispettivamente non motivato “in violazione dell’art. 8 cpv. 2 CPP” per quanto attiene alla questione del recapito postale (reclamo 18/19.6.2012, p. 6).