In tale veste, il ricorrente ha diritto di rifiutarsi di cooperare in qualsiasi modo. (...). Anche in qualità di testimone o di persona informata sui fatti, il ricorrente conserva la sua facoltà di non rispondere per timore di esporsi ad un procedimento penale” (reclamo 18/19.6.2012, p. 5). La decisione impugnata violerebbe quindi anche tale diritto, “codificato all’art. 3 CPP” (reclamo 18/19.6.2012, p. 5).