{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-249_2012-10-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111971&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "695621ddf0a09a130d012c2b94306e6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.10.2012 60.2012.249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del PP che chiede di confermare se si assume la responsabilità di un voltantino ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CP. fa divieto di patrocinio e recapito postale per le altre persone coinvolte"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:05", "Checksum": "153a15ab074384c8b3f939e7e27150b5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.10.2012 60.2012.249\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del PP che chiede di confermare se si assume la responsabilità di un voltantino ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CP. fa divieto di patrocinio e recapito postale per le altre persone coinvolte\n\n2.3.\nInoltre, nella fattispecie concreta il problema sollevato non si pone più ed è superato.\nGià in data 30/31.1.2012 RE 1 ha comunicato al magistrato inquirente allora titolare del procedimento, Nicola Corti, di essersi assunto pubblicamente mediante il comunicato apparso sul __________ il 6.11.2011, nonché unitamente alle altre quattro persone menzionate, “la responsabilità legale e politica del contenuto del volantino denominato ‘__________’ (scritto 30/31.1.2012, p. 1, AI 4).\nAnche in questa sede poi, mediante la replica 9/11.7.2012, il reclamante ha precisato che tutte le persone coinvolte, quindi lui compreso, “si sono annunciate per iscritto in conformità dell’art. 28 CP”, assumendosi la responsabilità secondo appunto l’art. 28 CP. Lo stesso tiene poi a precisare che l’art. 28 CP si applica indiscutibilmente anche allo scritto in questione, alla luce della dottrina e della giurisprudenza (replica 9/11.7.2012, p. 4).\nIn siffatte circostanze, la contestazione del reclamante relativa all’asserita violazione del principio nemo tenutur, è quindi divenuta priva di interesse oltre che di fondamento.\n3. A medesima conclusione si giunge per quanto attiene alla censura sollevata da RE 1 relativa alla violazione del diritto di assumere il patrocinio, nonché quella relativa al diritto di assumere il mandato di recapito postale.\nAnche per tali argomenti il reclamo risulta essere privo d’oggetto.\nAgli atti vi sono infatti gli scritti 30.6/2.7.2012 di __________, 2/3.7.2012 di __________ e 6/8.7.2012 di __________, mediante i quali gli stessi affermano di non intendere avvalersi dell’assistenza di un difensore a questo stadio del procedimento, riferendosi/associandosi altresì al memoriale difensivo 20/21.2.2012 (AI 5) sottoscritto da RE 1.\nL’unico scritto che è silente in merito alla questione del patrocinio è quello datato 20/21.6.2012 di __________ (AI 16), ma d’altra parte nessuna procura a favore di RE 1 risulta agli atti, e nemmeno è stata prodotta in questa sede.\nCosì come agli atti non figura alcun mandato di recapito postale a favore del reclamante, sottoscritto dalle persone interessate.\nLa questione non merita quindi ulteriori approfondimenti.\n4. Il reclamante solleva infine il divieto di “venire contra factum proprium” (reclamo 18/19.6.2012, p. 6-8).\nQuesta Corte non comprende tuttavia quali sarebbero i “diversi atti” già condotti dal Ministero pubblico nell’ambito del procedimento penale in questione (reclamo 18/19.6.2012, p. 6).\nDal verbale di procedimento dell’inc. MP __________ risulta, in reazione allo scritto 16/18.1.2012 del reclamante (AI 2), un riscontro dell’allora magistrato inquirente competente allo stesso, mediante il quale gli si chiedeva conferma del fatto che gli ignoti\nandassero “identificati in lei e nei suoi altri quattro patrocinati” (scritto 19.1.2012, AI 3).\nA seguito di ciò, a parte lo scritto 5.6.2012 (AI 6) che qui ci occupa e gli scritti 12.6.2012 (AI 8, 9, 10, 11 e 12) del medesimo tenore dell’AI 6, non vi è alcun altro atto istruttorio compiuto dal Ministero pubblico.\nOra, come detto, ed unicamente per quanto attiene alla posizione __________ (essendo le altre chiare), in assenza di una formale procura a favore del reclamante, gli atti sopra menzionati, non possono essere ritenuti sufficienti per determinare il diritto di RE 1 a patrocinare e fungere da recapito postale per lo stesso.\nAnche sotto tale aspetto il reclamo non può trovare accoglimento.\n5. Alla luce di quanto sopra, il gravame, per quanto non divenuto privo di oggetto, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Non si assegnano ripetibili.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo, per quanto non divenuto privo di oggetto, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}