{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-249_2012-10-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111971&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "695621ddf0a09a130d012c2b94306e6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.10.2012 60.2012.249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del PP che chiede di confermare se si assume la responsabilità di un voltantino ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CP. fa divieto di patrocinio e recapito postale per le altre persone coinvolte"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:05", "Checksum": "153a15ab074384c8b3f939e7e27150b5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.10.2012 60.2012.249\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del PP che chiede di confermare se si assume la responsabilità di un voltantino ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CP. fa divieto di patrocinio e recapito postale per le altre persone coinvolte\n\n\nEsso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n1.2.\nIl gravame – inoltrato il 18/19.6.2012 – contro lo scritto 5.6.2012 del procuratore pubblico è tempestivo.\nVisto l’esito del presente gravame, il quesito riguardo la legittimazione di RE 1 a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP contro la succitata decisione, può restare irrisolta. Questa Corte tuttavia non comprende quale sarebbe il suo interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica dello scritto impugnato. Pure irrisolto può restare il quesito a sapere se lo scritto 5.6.2012 possa assurgere a decisione o atto procedurale.\n1.3.\nPreliminarmente si osserva che la richiesta esposta in sede di replica da RE 1 di sospendere la procedura ricorsuale fintanto che tutti i documenti indicati al considerando m. siano stati messi a sua disposizione (replica 9/11.7.2012, p. 3), non è direttamente pertinente alla procedura di reclamo che qui ci occupa e non può quindi essere presa in considerazione.\nSi tratta di un problema di accesso agli atti del procedimento penale da parte di RE 1, che non può essere sollevato e risolto nell’ambito del reclamo contro la decisione 5.6.2012.\nLe esigenze di forma e motivazione del reclamo sono, nei limiti di quanto sopra esposto, rispettate.\n1.4.\nSi rileva inoltre che secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte l’autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (decisione TF 6B_457/2010 dell’8.9.2010).\nCiò che è conforme all’obbligo di motivazione giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. [che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., in merito all’obbligo di motivazione, decisione TF 6B_457/2010 dell’8.9.2010; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., n. 214 s./260/576)].\nQuesta Corte, nell’evasione del presente reclamo, si atterrà dunque a detto principio.\n2. RE 1 contesta anzitutto il fatto che il magistrato inquirente, mediante la decisione impugnata, gli abbia chiesto di indicare se fosse “autore ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CP del volantino ‘__________’, assumendo così l’eventuale responsabilità penale per il contenuto dello stesso” (decisione 5.6.2012, p. 1).\nIl reclamante ritiene che agendo in tale modo, il procuratore pubblico avrebbe violato il principio nemo tenetur (reclamo 18/19.6.2012, p. 3-5).\n2.2.\nAnzitutto va rilevato che il principio nemo tenetur non vieta al magistrato inquirente di porre domande del tenore di quella in questione, così come RE 1 - dal canto suo - ha il diritto di invocare la sua facoltà di non rispondere (cfr. art. 158 cpv. 1 e 169 CPP).\nIl procuratore pubblico non ha del resto posto in modo coercitivo tale richiesta e neppure ha minacciato sanzioni o conseguenze in caso di mancata risposta. Ha pertanto salvaguardato le libertà ed il diritto del destinatario di non rispondere.\n"}