{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-249_2012-10-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111971&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "695621ddf0a09a130d012c2b94306e6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.10.2012 60.2012.249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del PP che chiede di confermare se si assume la responsabilità di un voltantino ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CP. fa divieto di patrocinio e recapito postale per le altre persone coinvolte"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:05", "Checksum": "153a15ab074384c8b3f939e7e27150b5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.10.2012 60.2012.249\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del PP che chiede di confermare se si assume la responsabilità di un voltantino ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CP. fa divieto di patrocinio e recapito postale per le altre persone coinvolte\n\n\nTale decisione violerebbe inoltre il diritto di assumere il patrocinio nonché il diritto di assumere il mandato di recapito postale, in quanto il conflitto di interessi menzionato dal magistrato inquirente sarebbe “puramente ipotetico”, rispettivamente non motivato “in violazione dell’art. 8 cpv. 2 CPP” per quanto attiene alla questione del recapito postale (reclamo 18/19.6.2012, p. 6).\nRE 1 ritiene infine che vi sarebbe un divieto di “venire contra factum proprium”, in quanto il Ministero pubblico ha già avviato un procedimento penale a seguito della suddetta querela ed in questo ambito ha già condotto diversi atti che implicherebbero - a suo dire - il riconoscimento: “a) dell’inutilità di qualsiasi atto istruttorio; b) della necessità di risolvere il quesito di diritto materiale penale della qualifica di reato contro l’onore delle affermazioni querelate; c) del diritto del ricorrente di rappresentare le altre quattro persone; d) del diritto del ricorrente di fungere da recapito postale delle altre quattro persone” (reclamo 18/19.6.2012, p. 6).\nAfferma quindi che queste decisioni non sono state impugnate da parte della querelante e pertanto sono cresciute in giudicato, motivo per cui non possono essere modificate, se non in presenza di fatti nuovi. Ritiene tale principio procedurale come corollario “dell’obbligo di fairness e di buona fede stabiliti dall’art. 3 cpv. 2 CPP” (reclamo 18/19.6.2012, p. 7).\nConclude sostenendo che la questione di fatto è assolutamente chiara, essendosi cinque persone assunte la responsabilità legale, e quindi anche penale. Non rimane quindi altro che procedere alla qualifica giuridica, “ossia stabilire se le dichiarazioni oggetto di querela siano o meno censurabili dal profilo penale” (reclamo 18/19.6.2012, p. 7).\ni. Con scritto 20/21.6.2012 __________ ha comunicato al magistrato inquirente che “anche se non ho partecipato alla stesura del ‘__________(vedi __________ di domenica 13 novembre 2011 Etic(hett)a) per l’amore che porto all’etica e al paese me ne assumo ogni responsabilità legale e politica” (AI 16).\nl. Con osservazioni al reclamo 28.6.2012 il magistrato inquirente, in merito all’asserita violazione del diritto di assumere il patrocinio, fa riferimento allo scritto 20/21.6.2012 di __________ (cfr. AI 16). Per tale motivo il procuratore pubblico ribadisce la necessità che RE 1, oltre alla propria, non si accolli anche la difesa degli altri, al momento potenziali, imputati. Medesimo discorso va fatto per l’asserita violazione del diritto di assumere il mandato di recapito postale. Per quanto attiene poi all’asserito “venire contra factum” il magistrato inquirente fa notare che prima dello scritto 5.6.2012 qui impugnato, nessun’altra decisione è stata assunta, né espressa, né tacita. Rileva infine che la mancata reazione al memoriale difensivo 20/21.2.2012 del reclamante (AI 5), non può certo essere intesa come tacito consenso, “semmai l’inazione dell’autorità inquirente potrà essere valutata secondo il principio di celerità (art. 5 CPP), ma non come violazione della dignità umana e della correttezza (cfr. art. 3 CPP) invocata” (osservazioni 28.6.2012, p. 2).\nDelle osservazioni di PI 1 si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.\nm. Con scritti 2.7.2012, 4.7.2012 e 9.7.2012 il magistrato inquirente ha inviato a questa Corte copia rispettivamente degli scritti 30.6/2.7.2012 di __________, 2/3.7.2012 di __________ e 6/8.7.2012 di __________, mediante i quali gli stessi affermano di assumersi la responsabilità legale e politica della pubblicazione “__________”, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CP, indicando nel contempo di non intendere avvalersi dell’assistenza di un difensore allo stadio attuale della procedura, e riferendosi/associandosi infine al memoriale difensivo 20/21.2.2012 di RE 1.\nn. Con replica 9/11.7.2012 RE 1 chiede, in via processuale, che il magistrato inquirente metta a disposizione di questa Corte nonché del reclamante stesso “le lettere indirizzate dal PM ai signori __________, __________, __________, __________ nonché le risposte di questi ultimi” (replica 9/11.7.2012, p. 11), ed in via principale, l’accoglimento integrale delle domande formulate in conclusione del reclamo 18/19.6.2012.\nChiede quindi la sospensione della procedura ricorsuale fintanto che tutti i suddetti documenti siano stati messi a sua disposizione.\nDelle ulteriori motivazioni, così come delle dupliche del magistrato inquirente e di PI 1 si dirà, se indispensabile, in seguito.\nin diritto\n1. 1.1.\nGiusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.\nCon il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione."}