{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-249_2012-10-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111971&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "695621ddf0a09a130d012c2b94306e6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.10.2012 60.2012.249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del PP che chiede di confermare se si assume la responsabilità di un voltantino ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CP. fa divieto di patrocinio e recapito postale per le altre persone coinvolte"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:05", "Checksum": "153a15ab074384c8b3f939e7e27150b5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.10.2012 60.2012.249\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del PP che chiede di confermare se si assume la responsabilità di un voltantino ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CP. fa divieto di patrocinio e recapito postale per le altre persone coinvolte\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nValentina Item, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 18/19.6.2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\nalla decisione 5.6.2012 emanata dal procuratore pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________, dipendente dalla querela 20/28.12.2011 inoltrata da PI 1, __________, nei confronti di ignoti per i reati di diffamazione, calunnia e ingiuria; |\nrichiamate le osservazioni 28.6.2012 e 25.7.2012 (duplica) del magistrato inquirente, e 26.6.2012 e 16/17.7.2012 (duplica) di PI 1, tutte concludenti per la reiezione del gravame;\nvista la replica 9/11.7.2012 di RE 1, mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 20/28.12.2011 PI 1 ha sporto querela contro ignoti per i reati di diffamazione, calunnia e ingiuria, in relazione alla distribuzione in diversi luoghi del Cantone Ticino ed in particolare a __________, in data 14.10.2011, di una pubblicazione intitolata “__________”, nella quale vi sarebbero contenuti dei passaggi – a suo dire – lesivi del suo onore penalmente protetto (querela penale 20/28.12.2011, AI 1, inc. MP __________).\nd. A seguito dell’esposto penale di cui sopra, di un articolo 15.1.2012 pubblicato sul __________ che annunciava detto esposto, nonché dello scritto 19.1.2012 del magistrato inquirente (AI 3), con lettera 30/31.1.2012, RE 1 ha comunicato al procuratore pubblico che “la responsabilità legale e politica del contenuto del volantino denominato ‘__________’ è stata assunta pubblicamente, oltre che da parte del sottoscritto, anche da parte delle persone seguenti: __________, __________, __________ e __________, come del resto già fatto mediante il comunicato apparso sul __________ del 6.11.2011”, allegando tale comunicato quale annesso 1 (cfr. AI 4). RE 1 ha altresì precisato che la “presente dichiarazione viene firmata dal sottoscritto anche in nome e per conto delle quattro persone elencate (...)” (scritto 30/31.1.2012, p. 2, AI 4).\ne. In data 20/21.2.2012 l’avv. RE 1 ha presentato un memoriale difensivo, anche a nome di__________, __________, __________ e __________ (cfr. AI 5).\nf. Con scritto 5.6.2012, indirizzato a RE 1 ed inviato per conoscenza a PI 1 e per conoscenza e presa di posizione ad __________, __________, __________ e __________, il procuratore pubblico Andrea Gianini (subentrato nell’inchiesta) ha chiesto, “fermo restando il principio nemo tenetur se detegere, (...) di precisare se con tali dichiarazioni [ndr lo scritto 30/31.1.2012 (AI 4) ed il memoriale difensivo 20/21.2.2012 (AI 5)] lei intendeva e intende tuttora indicare di essere, unitamente alle altre persone citate, autore ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CP del volantino ‘__________’, assumendo così l’eventuale responsabilità penale per il contenuto dello stesso” (cfr. decisione 5.6.2012, p. 1, AI 6).\nNel medesimo scritto il magistrato inquirente ha altresì informato il destinatario di non ritenere possibile, qualora dovesse essere ritenuto autore del volantino in questione e rivestire quindi la posizione processuale di imputato, “l’assunzione da parte sua (ndr di RE 1) della difesa di altre persone che potrebbero essere, a loro volta, coinvolte in qualità di imputati nel procedimento in oggetto, come pure escludo che le stesse persone possano eleggere recapito postale presso di lei” (cfr. decisione 5.6.2012, p. 2, AI 6).\nMediante detto scritto il procuratore pubblico ha quindi assegnato al destinatario dello scritto nonché a coloro che l’hanno ricevuto “per conoscenza e presa di posizione”, un termine di 10 giorni dalla ricezione “indicando, qualora abbiano assunto la responsabilità penale, se intervengono di persona nel procedimento o se hanno conferito il mandato a un difensore, precisando in questo caso le generalità del professionista di loro scelta” (cfr. decisione 5.6.2012, p. 2, AI 6).\nLo stesso ha infine indicato, in calce, quale rimedio giuridico il reclamo a questa Corte.\ng. Con scritti 12.6.2012, del medesimo tenore dell’AI 6, il magistrato inquirente ha concesso una proroga del termine (richiesta da RE 1, cfr. AI 7) scadente il 2.7.2012. Il procuratore pubblico ha inviato tali scritti singolarmente e rispettivamente a RE 1 (AI 8), __________ (AI 9), __________ (AI 10), __________ (AI 11) e __________ (AI 12).\nh. Con gravame 18/19.6.2012 RE 1 chiede l’annullamento della decisione 5.6.2012, ed in via subordinata il rinvio della stessa al Ministero pubblico “affinché venga corredata di motivazione” (reclamo 18/19.6.2012, p. 8).\nIl reclamante ritiene che mediante la decisione impugnata il magistrato inquirente avrebbe violato il principio nemo tenetur, in quanto rispondere alla domanda contenuta nella decisione di cui sopra significherebbe cooperare al corso del procedimento. Inoltre, “siccome il PM ipotizza un conflitto di interessi fra il ricorrente e le altre quattro persone menzionate nella querela, significa che ipotizza perlomeno che il ricorrente possa assumere la veste di imputato. In tale veste, il ricorrente ha diritto di rifiutarsi di cooperare in qualsiasi modo. (...). Anche in qualità di testimone o di persona informata sui fatti, il ricorrente conserva la sua facoltà di non rispondere per timore di esporsi ad un procedimento penale” (reclamo 18/19.6.2012, p. 5). La decisione impugnata violerebbe quindi anche tale diritto, “codificato all’art. 3 CPP” (reclamo 18/19.6.2012, p. 5)."}