sembra peraltro fare riferimento alla Corte di appello e di revisione penale quale “tribunale superiore”: “A titolo abbondanziale, va nondimeno rilevato che, in assenza dei necessari adattamenti legislativi, l’art. 80 cpv. 2 LTF può fondare direttamente la competenza di un tribunale superiore (…)”. Detta Corte è infatti la sola autorità superiore che decide il merito. 4. Il gravame è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 94, 379 ss., 393 ss. e 398 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è irricevibile.