Ha, infine, rilevato che, sebbene gli atti inerenti all’istanza di restituzione dei termini venivano inviati alla Corte di appello e di revisione penale, era controverso – in dottrina – se competente ad esprimersi su una simile istanza fosse il collegio o il suo presidente (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 59; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 94 CPP n. 11; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 94 CPP n. 12). La Corte, esaminata d’ufficio la sua competenza a decidere in merito, avrebbe dunque rimesso, se del caso, gli atti al suo presidente (art. 39 cpv. 1 CPP). La Corte di appello e di revisione penale, con decisione 13.6.2012, ha accolto la domanda di restituzione del termine (inc.