In queste circostanze, è manifesto che competente a decidere il ricorso contro detto giudizio non può essere questa Corte, che – come ben risulta dai combinati art. 393 e 394 CPP – non è l’autorità che si pronuncia nel merito delle vertenze, ossia che si esprime sulla colpevolezza o non colpevolezza dell’imputato. Tema dell’impugnativa di RE 1 è invece proprio la questione a sapere se – nel merito – si sia reso colpevole di violazione di norme della circolazione stradale, come reputato dal presidente della Pretura penale nel suo giudizio 21.11.2011. Questa decisione non può quindi essere impugnata con reclamo a’ sensi degli art. 393 ss. CPP: questa Corte è incompetente.