1 vLPContr). Ha deciso, dopo lo scambio delle osservazioni (art. 10 cpv. 2 vLPContr), in procedura scritta (art. 12 cpv. 2 vLPContr). Ed ha infine intimato la decisione motivata (art. 14 cpv. 1 vLPContr). Si trattava dunque, di tutta evidenza, di una decisione di merito, che poneva fine, in tutto, al procedimento contravvenzionale. In queste circostanze, è manifesto che competente a decidere il ricorso contro detto giudizio non può essere questa Corte, che – come ben risulta dai combinati art. 393 e 394 CPP – non è l’autorità che si pronuncia nel merito delle vertenze, ossia che si esprime sulla colpevolezza o non colpevolezza dell’imputato.