a. se è proponibile l’appello; b. contro la reiezione, da parte del pubblico ministero o delle autorità penali delle contravvenzioni, di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinanzi al tribunale di primo grado. 2.3.2. Il reclamante chiede la restituzione dei termini per impugnare la decisione 21.11.2011 del presidente della Pretura penale, che è stata emanata, giusta l’art. 453 cpv. 1 CPP, secondo le norme procedurali della legge di procedura per le contravvenzioni del 19.12.1994. Il presidente della Pretura penale ha dunque funto, nel caso in esame, da autorità di ricorso (art. 4 cpv. 1 vLPContr).