2.3. 2.3.1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 CPP il reclamo può essere interposto contro: a. le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni; b. i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, sono eccettuate le decisioni ordinatorie; c. le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal CPP. Il reclamo è nondimeno inammissibile, in applicazione dell’art. 394 CPP: a. se è proponibile l’appello;