N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 94 CPP n. 14). Non sono tuttavia impugnabili, segnatamente, le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 75), le decisioni delle autorità di ricorso (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 76) e le decisioni dei tribunali di primo grado che hanno ammesso la restituzione del termine, nell’ipotesi in cui siano dati i presupposti degli art. 65 cpv. 1 e 393 cpv. 1 lit. b CPP (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 77).