Non potrebbe essergli addebitata alcuna colpa per non avere tempestivamente inoltrato ricorso davanti a questa Corte. Non avrebbe potuto sapere che l’Alta Corte non si riteneva più competente a giudicare direttamente ricorsi contro decisioni della Pretura penale emanate dopo l’1.1.2011, bensì unicamente contro decisioni emanate prima di tale data. Il pregiudizio da lui sofferto, non essendo il Tribunale federale entrato nel merito della sua impugnativa, sarebbe palese. Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se del caso, in seguito. in diritto 1. 1.1. Giusta l’art. 393 cpv.