Il reclamante, riassunte le sentenze 21.11.2011 del presidente della Pretura penale e 31.5.2012 del Tribunale federale, rileva di essere stato privato, di fatto, di una possibilità di ricorso, ciò che giustificherebbe la presentazione dell’istanza di restituzione dei termini davanti alla Corte dei reclami penali, in analogia a quanto prevedrebbe il CPP sulla base dell’indicazione del Tribunale federale in relazione all’art. 80 cpv. 2 LTF. Non potrebbe essergli addebitata alcuna colpa per non avere tempestivamente inoltrato ricorso davanti a questa Corte.