Il ricorso in materia penale presentato da RE 1 non poteva di conseguenza essere esaminato nel merito. L’indicazione errata dei rimedi di diritto contenuta nella sentenza impugnata non poteva avere per effetto di creare una via diretta di ricorso al Tribunale federale, altrimenti non subito aperta. Ha poi esaminato se il gravame fosse concepibile quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, ritenendolo parimenti inammissibile in difetto della condizione di “tribunale superiore”. L’Alta Corte ha concluso che, in ragione del diritto federale (art. 80 cpv. 2 e 130 cpv. 1 LTF), il caso doveva essere previamente sottoposto al giudizio di un tribunale superiore.