1 e 2 e 63 cpv. 2 vLOG, in vigore fino al 31.12.2010, potevano infatti essere impugnate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale. Un ricorso ad un’istanza cantonale superiore contro i giudizi della Pretura penale non era pertanto escluso in tutti gli ambiti di sua competenza. Anche secondo il CPP la Pretura penale non si sarebbe pronunciata quale istanza cantonale unica a’ sensi dell’art. 80 cpv. 2 terza frase LTF: una sua decisione in materia di contravvenzioni sarebbe stata impugnabile con appello alla Corte di appello e di revisione penale. Il ricorso in materia penale presentato da RE 1 non poteva di conseguenza essere esaminato nel merito.