Ha reputato, ricordato il significato di “tribunale superiore” a’ sensi dell’art. 80 cpv. 2 LTF (tribunale che ha giurisdizione su tutto il territorio cantonale e che non è sottoposto a nessun’altra autorità giudiziaria: un ricorso ad un’istanza cantonale superiore contro una sua decisione è escluso in tutti gli ambiti che gli competono), che – sebbene la giurisdizione della Pretura penale si estendeva sull’intero territorio cantonale e che in materia contravvenzionale le sue decisioni erano definitive – essa non poteva essere considerata “tribunale superiore”. Le sue decisioni, giusta gli art. 41 cpv. 1 e 2 e 63 cpv.