{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-246_2012-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111323&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3bd96ab0925fd18102694bb67f1aeb0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.246"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.246"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'imputato contro la decisione del giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni. impugnazione. istanza di restituzione del termine"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:36", "Checksum": "0bfaf351cb1144dc4249b0629f9996ab", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.246\nRegesto:\nReclamo dell'imputato contro la decisione del giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni. impugnazione. istanza di restituzione del termine\n\n3.2.\nQuesta Corte, in considerazione delle precedenti argomentazioni, che valgono evidentemente anche per il caso in esame, ritiene dunque di trasmettere alla Corte di appello e di revisione penale l’impugnativa 18/19.6.2012 di RE 1, con la quale chiede la restituzione dei termini per contestare la decisione 21.11.2011 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar e contestualmente l’annullamento della decisione medesima.\nIl Tribunale federale, nel suo giudizio 31.5.2012 (inc. TF 6B_6/2012 consid. 2 in fine), sembra peraltro fare riferimento alla Corte di appello e di revisione penale quale “tribunale superiore”: “A titolo abbondanziale, va nondimeno rilevato che, in assenza dei necessari adattamenti legislativi, l’art. 80 cpv. 2 LTF può fondare direttamente la competenza di un tribunale superiore (…)”. Detta Corte è infatti la sola autorità superiore che decide il merito.\n4. Il gravame è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 94, 379 ss., 393 ss. e 398 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è irricevibile.\n§ L’impugnativa 18/19.6.2012 di RE 1 (in tre copie, con allegati) è trasmessa alla Corte di appello e di revisione penale.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}