{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-246_2012-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111323&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3bd96ab0925fd18102694bb67f1aeb0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.246"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.246"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'imputato contro la decisione del giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni. impugnazione. istanza di restituzione del termine"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:36", "Checksum": "0bfaf351cb1144dc4249b0629f9996ab", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.246\nRegesto:\nReclamo dell'imputato contro la decisione del giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni. impugnazione. istanza di restituzione del termine\n\n2.3.\n2.3.1.\nGiusta l’art. 393 cpv. 1 CPP il reclamo può essere interposto contro: a. le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni; b. i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, sono eccettuate le decisioni ordinatorie; c. le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal CPP.\nIl reclamo è nondimeno inammissibile, in applicazione dell’art. 394 CPP: a. se è proponibile l’appello; b. contro la reiezione, da parte del pubblico ministero o delle autorità penali delle contravvenzioni, di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinanzi al tribunale di primo grado.\n2.3.2.\nIl reclamante chiede la restituzione dei termini per impugnare la decisione 21.11.2011 del presidente della Pretura penale, che è stata emanata, giusta l’art. 453 cpv. 1 CPP, secondo le norme procedurali della legge di procedura per le contravvenzioni del 19.12.1994. Il presidente della Pretura penale ha dunque funto, nel caso in esame, da autorità di ricorso (art. 4 cpv. 1 vLPContr). Ha deciso, dopo lo scambio delle osservazioni (art. 10 cpv. 2 vLPContr), in procedura scritta (art. 12 cpv. 2 vLPContr). Ed ha infine intimato la decisione motivata (art. 14 cpv. 1 vLPContr).\nSi trattava dunque, di tutta evidenza, di una decisione di merito, che poneva fine, in tutto, al procedimento contravvenzionale.\nIn queste circostanze, è manifesto che competente a decidere il ricorso contro detto giudizio non può essere questa Corte, che – come ben risulta dai combinati art. 393 e 394 CPP – non è l’autorità che si pronuncia nel merito delle vertenze, ossia che si esprime sulla colpevolezza o non colpevolezza dell’imputato.\nTema dell’impugnativa di RE 1 è invece proprio la questione a sapere se – nel merito – si sia reso colpevole di violazione di norme della circolazione stradale, come reputato dal presidente della Pretura penale nel suo giudizio 21.11.2011.\nQuesta decisione non può quindi essere impugnata con reclamo a’ sensi degli art. 393 ss. CPP: questa Corte è incompetente.\n2.3.3.\nOra, considerato che l’istanza di restituzione dei termini deve essere presentata, giusta l’art. 94 cpv. 2 CPP, all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso, l’incompetenza di questa Corte ad emettere la decisione di merito sulla controversia si ripercuote, inevitabilmente, anche sulla di lei competenza a stabilire la restituzione dei termini: la Corte dei reclami penali non può evidentemente decidere la restituzione di un termine per inoltrare un gravame su cui non può determinarsi.\nL’istanza di restituzione dei termini è perciò irricevibile, con conseguente irricevibilità pure delle richieste intese all’annullamento del giudizio 21.11.2011 del presidente della Pretura penale.\n3. Si pone, dunque, la questione a sapere a chi debba essere trasmessa l’impugnativa 18/19.6.2012 del qui reclamante.\n3.1.\nQuesta Corte, nel giudizio 9.5.2012 (inc. CRP 60.2012.75), era stata chiamata a pronunciarsi su una fattispecie analoga.\nAnche in quel caso il Tribunale federale (decisione TF 6B_746/2011 del 28.11.2011) aveva ritenuto inammissibile il gravame di un imputato condannato dal presidente della Pretura penale, che aveva prolato la sua decisione giusta le norme procedurali della legge di procedura per le contravvenzioni del 19.12.1994 (art. 453 cpv. 1 CPP). Questa Corte ha trasmesso gli atti alla Corte di appello e di revisione penale sostenendo che spettava a lei stabilire se il presidente della Pretura penale, che si era pronunciato giusta la vLPContr, potesse essere considerato “tribunale di primo grado” secondo gli art. 398 ss. CPP, questione di non semplice soluzione vista l’entrata in vigore del CPP con le relative modifiche legislative cantonali.\nHa, infine, rilevato che, sebbene gli atti inerenti all’istanza di restituzione dei termini venivano inviati alla Corte di appello e di revisione penale, era controverso – in dottrina – se competente ad esprimersi su una simile istanza fosse il collegio o il suo presidente (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 59; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 94 CPP n. 11; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 94 CPP n. 12). La Corte, esaminata d’ufficio la sua competenza a decidere in merito, avrebbe dunque rimesso, se del caso, gli atti al suo presidente (art. 39 cpv. 1 CPP).\nLa Corte di appello e di revisione penale, con decisione 13.6.2012, ha accolto la domanda di restituzione del termine (inc. CARP 17.2011.126).\n"}