{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-246_2012-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111323&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3bd96ab0925fd18102694bb67f1aeb0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.246"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.246"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'imputato contro la decisione del giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni. impugnazione. istanza di restituzione del termine"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:36", "Checksum": "0bfaf351cb1144dc4249b0629f9996ab", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.246\nRegesto:\nReclamo dell'imputato contro la decisione del giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni. impugnazione. istanza di restituzione del termine\n\n\nChiede poi che – in accoglimento del reclamo –, in via principale, la decisione 21.11.2011 del presidente della Pretura penale sia annullata e, in via subordinata, che la citata decisione sia annullata e che gli atti siano rinviati all’autorità inquirente per un’eventuale disamina della violazione dell’art. 100 cifra 4 LCStr.\nIl reclamante, riassunte le sentenze 21.11.2011 del presidente della Pretura penale e 31.5.2012 del Tribunale federale, rileva di essere stato privato, di fatto, di una possibilità di ricorso, ciò che giustificherebbe la presentazione dell’istanza di restituzione dei termini davanti alla Corte dei reclami penali, in analogia a quanto prevedrebbe il CPP sulla base dell’indicazione del Tribunale federale in relazione all’art. 80 cpv. 2 LTF. Non potrebbe essergli addebitata alcuna colpa per non avere tempestivamente inoltrato ricorso davanti a questa Corte. Non avrebbe potuto sapere che l’Alta Corte non si riteneva più competente a giudicare direttamente ricorsi contro decisioni della Pretura penale emanate dopo l’1.1.2011, bensì unicamente contro decisioni emanate prima di tale data. Il pregiudizio da lui sofferto, non essendo il Tribunale federale entrato nel merito della sua impugnativa, sarebbe palese.\nDelle ulteriori argomentazioni si dirà, se del caso, in seguito.\nin diritto\n1. 1.1.\nGiusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.\nCon il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.\nEsso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\nLa prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2).\n1.2.\nIl gravame, inoltrato il 18/19.6.2012, con cui chiede la restituzione dei termini per impugnare la decisione 21.11.2011 del presidente della Pretura penale e l’annullamento di detta sentenza (inc. __________), è tempestivo con riferimento sia all’art. 396 cpv. 1 CPP (dieci giorni) sia all’art. 94 cpv. 2 CPP (trenta giorni).\nLe esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.\nRE 1, quale imputato che intende impugnare la decisione che lo ha condannato, è pacificamente legittimato, giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto, a presentare istanza di restituzione dei termini per aggravarsi contro la sentenza di condanna, che parimenti contesta.\nIl presupposto della competenza di questa Corte a pronunciarsi sulla restituzione dei termini attiene invece al merito stesso della controversia, ossia concerne il quesito a sapere se questa Corte possa esprimersi sull’istanza di restituzione dei termini per censurare la decisione del presidente della Pretura penale.\n2. 2.1.\nLa questione della competenza di questa Corte sulla menzionata tematica è da verificare d’ufficio giusta l’art. 39 cpv. 1 CPP (secondo cui le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all’autorità competente).\n2.2.\nL’art. 94 CPP – che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine – prevede, al cpv. 1, che la parte che – non avendo osservato un termine – ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile possa chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell’inosservanza.\nL’istanza va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso (cpv. 2).\nLa decisione, emanata da detta autorità in procedura scritta (art. 94 cpv. 4 CPP), è di regola impugnabile, alla giurisdizione di reclamo, con reclamo a’ sensi degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 73; ZK StPO – A. KELLER, art. 393 CPP n. 16; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 94 CPP n. 14).\nNon sono tuttavia impugnabili, segnatamente, le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 75), le decisioni delle autorità di ricorso (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 76) e le decisioni dei tribunali di primo grado che hanno ammesso la restituzione del termine, nell’ipotesi in cui siano dati i presupposti degli art. 65 cpv. 1 e 393 cpv. 1 lit. b CPP (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 77).\n"}