{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-246_2012-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111323&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3bd96ab0925fd18102694bb67f1aeb0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.246"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.246"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'imputato contro la decisione del giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni. impugnazione. istanza di restituzione del termine"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:36", "Checksum": "0bfaf351cb1144dc4249b0629f9996ab", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.246\nRegesto:\nReclamo dell'imputato contro la decisione del giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni. impugnazione. istanza di restituzione del termine\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 18/19.6.2012 presentato da\n|\n|\nRE 1, __________, patr. da: PR 1, __________, |\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\nalla richiesta di restituzione dei termini per impugnare la decisione 21.11.2011 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar che ha respinto il di lui ricorso 27.5.2009 avverso la risoluzione 8.5.2009 della Sezione della circolazione che lo aveva multato per infrazione alla LCStr\ne contro\nla citata decisione del presidente della Pretura penale (inc. __________); |\nritenuto che, in considerazione dell’esito del gravame, non sono state chieste osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con risoluzione 8.5.2009 la Sezione della circolazione ha inflitto a RE 1, agente di polizia, una multa di CHF 200.--, oltre alla tassa di giustizia ed alle spese, perché, a __________, il 5.12.2008, “alla guida della vettura __________ (autoveicolo di polizia) non osservava una segnalazione semaforica rossa indicante “fermata”, s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da destra” (art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr, art. 14 cpv. 1 ONC, art. 68 cpv. 1 OSStr).\nLa decisione in questione (n. __________) menzionava che essa poteva essere impugnata con ricorso alla Pretura penale.\nb. Con giudizio 21.11.2011, prolato giusta le norme procedurali della legge di procedura per le contravvenzioni del 19.12.1994 (vLPContr) [art. 453 cpv. 1 CPP], il presidente della Pretura penale ha respinto il ricorso 27.5.2009 di RE 1.\nHa ritenuto, considerato che non sussisteva alcun ragionevole dubbio che il semaforo era rosso per il ricorrente quando aveva impegnato l’intersezione, che il di lui comportamento fosse stato non rispettoso della prudenza imposta dalle particolari circostanze e che quindi non si poteva riconoscergli la giustificazione dell’art. 100 cifra 4 LCStr. Avrebbe dovuto azionare gli avvisatori sonori ben prima di quello che aveva fatto, nonostante circolasse nel mezzo della notte, e ridurre ulteriormente la velocità, stante che la stessa, al momento di impegnare l’intersezione, era prossima ai 40 km/h, a maggior ragione poiché la visibilità era scarsa a causa dell’illuminazione artificiale, della pioggia e della presenza di edifici i quali impedivano di accertarsi per tempo dell’arrivo di altri veicoli, e a causa del fondo bagnato (inc. __________).\nIl presidente della Pretura penale ha indicato che la decisione poteva essere impugnata con ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78 ss. LTF), entro trenta giorni dalla notificazione.\nc. Con sentenza 31.5.2012 l’Alta Corte, autorità adita da RE 1 con ricorso in materia penale contro la citata decisione, ha dichiarato inammissibile l’impugnativa (inc. TF __________).\nHa reputato, ricordato il significato di “tribunale superiore” a’ sensi dell’art. 80 cpv. 2 LTF (tribunale che ha giurisdizione su tutto il territorio cantonale e che non è sottoposto a nessun’altra autorità giudiziaria: un ricorso ad un’istanza cantonale superiore contro una sua decisione è escluso in tutti gli ambiti che gli competono), che – sebbene la giurisdizione della Pretura penale si estendeva sull’intero territorio cantonale e che in materia contravvenzionale le sue decisioni erano definitive – essa non poteva essere considerata “tribunale superiore”. Le sue decisioni, giusta gli art. 41 cpv. 1 e 2 e 63 cpv. 2 vLOG, in vigore fino al 31.12.2010, potevano infatti essere impugnate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale. Un ricorso ad un’istanza cantonale superiore contro i giudizi della Pretura penale non era pertanto escluso in tutti gli ambiti di sua competenza. Anche secondo il CPP la Pretura penale non si sarebbe pronunciata quale istanza cantonale unica a’ sensi dell’art. 80 cpv. 2 terza frase LTF: una sua decisione in materia di contravvenzioni sarebbe stata impugnabile con appello alla Corte di appello e di revisione penale. Il ricorso in materia penale presentato da RE 1 non poteva di conseguenza essere esaminato nel merito.\nL’indicazione errata dei rimedi di diritto contenuta nella sentenza impugnata non poteva avere per effetto di creare una via diretta di ricorso al Tribunale federale, altrimenti non subito aperta.\nHa poi esaminato se il gravame fosse concepibile quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, ritenendolo parimenti inammissibile in difetto della condizione di “tribunale superiore”.\nL’Alta Corte ha concluso che, in ragione del diritto federale (art. 80 cpv. 2 e 130 cpv. 1 LTF), il caso doveva essere previamente sottoposto al giudizio di un tribunale superiore. Spettava al Cantone adeguare il sistema dei mezzi di impugnazione alle esigenze della LTF. Ha rilevato, a titolo abbondanziale, che – in assenza dei necessari adattamenti legislativi – l’art. 80 cpv. 2 LTF poteva fondare direttamente la competenza di un tribunale superiore.\nd. Con gravame 18/19.6.2012 RE 1 postula che l’istanza di restituzione dei termini sia accolta e che di conseguenza gli sia concesso un nuovo termine di trenta giorni per impugnare la sentenza 21.11.2011 del presidente della Pretura penale rispettivamente che il contestuale reclamo sia considerato tempestivo."}