CRP __________) dell’allora Camera dei ricorsi penali per valutare se siano dati gli estremi per un’azione di regresso; che in siffatte circostanze, la sentenza 10.03.2010 (inc. CRP __________) dell’allora Camera dei ricorsi penali viene trasmessa, in copia, alla IS 1 unitamente alla presente decisione; che la IS 1 è, se necessario, autorizzata ad ottenere presso il Ministero pubblico di Lugano la trasmissione, in copia, del decreto di non luogo a procedere 9.01.2009 (NLP __________) emanato dall’allora procuratore pubblico Margherita Lanzillo; che visto l’art. 32 LPGA, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, visti gli art. 62 cpv.