che con decisione 9.01.2009 l’allora sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo ha decretato il non luogo a procedere in capo al suddetto esposto nell’impossibilità di determinare il reale svolgimento dei fatti, in particolare con riferimento all’esistenza della traversina di legno sulla recinzione della strada: l’eventuale responsabilità penale poteva essere ammessa soltanto nel caso in cui fosse stata al suo posto prima dell’incidente (NLP __________); che con sentenza 10.03.2010 l’allora Camera dei ricorsi penali ha respinto l’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI presentata da PI 2 avverso il surriferito decreto (inc. CRP __________);