| | | | || | Incarto n. | Lugano | In nome | || | La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello | |||| | | |||| | | |||| | composta dai giudici: | Mauro Mini, presidente, | | cancelliera: | Daniela Fossati, vicecancelliera | sedente per statuire sull’istanza 4/15.06.2012 – completata con scritto 21/22.06.2012 – presentata da | | IS 1 | | | tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia dell’incarto MP __________ nel frattempo archiviato; | premesso che la richiesta datata 4.06.2011 è giunta al Ministero pubblico il 6.06.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 13/15.06.2012, comunicando parimenti che nulla osta all’accoglimento della stessa; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che il 9.11.2011 il procuratore pubblico Andrea Pagani ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di vie di fatto in relazione ai fatti accaduti a Cevio, il 28.09.2011, ai danni di __________ ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando l’accusatrice privata (__________) al competente foro per eventuali pretese di natura civile, e meglio come descritto nel DA __________ (inc. MP __________); che il citato decreto è passato in giudicato il 12.12.2011; che con la presente istanza – completata su richiesta di questa Corte con scritto 21/22.06.2012 – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del rapporto di polizia dell’incarto MP __________; che a suffragio della sua richiesta precisa di necessitare di copia della denuncia/querela presentata da __________ e del verbale d’interrogatorio di __________ da produrre quali prove durante l’udienza che si terrà il 5.07.2012 presso la Pretura di __________ (inc. __________); che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, essendo stato il qui istante parte (quale imputato) al procedimento penale sfociato nel DA __________ (inc. MP __________) passato in giudicato; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione"; che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo; che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10); che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19); che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG; che, nella fattispecie in esame, è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, poiché il procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ (passato in giudicato) lo ha interessato personalmente in veste di parte; che a ciò aggiungasi che egli necessita di tale documentazione nell’ambito del procedimento civile di cui all’incarto __________ della Pretura di __________; che va in ogni modo precisato che nell’ambito del procedimento penale in questione non è stato interrogato __________, di cui il qui istante ha chiesto il verbale d’interrogatorio; che di conseguenza, la denuncia/querela 28/30.09.2011 (AI 1) e il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 2.11.2011 (AI 4) dell’incarto penale MP __________, vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione; che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera