{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-242_2012-06-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111326&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0edd3ee5c35163a324e661a4552c12b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.242"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 20.06.2012 60.2012.242"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. già parte civile ai sensi del CPP TI quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:34", "Checksum": "e4a2905a9777e17a926a5d7714a97e87", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 20.06.2012 60.2012.242\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. già parte civile ai sensi del CPP TI quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 1/8.06.2012 presentata da\n|\n|\nIS 1 , , patr. da: PR 1, |\n|\n|\ntendente ad ottenere copia di un decreto di accusa passato in giudicato; |\npremesso che la richiesta spedita l’1.06.2012 è giunta al Ministero pubblico l’8.06.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 13/15.06.2012, comunicando parimenti che nulla osta all’accoglimento dell’istanza;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche il 6.10.2008 PI 2 è stato posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale, siccome ritenuto colpevole, tra l’altro, di lesioni semplici ai danni della moglie IS 1, la quale è stata rinviata al competente foro per le pretese di natura civile, e meglio come descritto nel DA __________ emanato dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti (inc. MP __________ e inc. MP __________);\nche il suddetto decreto è passato in giudicato il 24.11.2008;\nche con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG – l’avv. PR 1, patrocinatore di IS 1, chiede la trasmissione, in copia, del surriferito decreto, poiché difende gli interessi della sua assistita in __________;\nche, come esposto in entrata, il procuratore pubblico Andrea Pagani ha comunicato a questa Corte che nulla osta all’accoglimento dell’istanza;\nche questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, essendo stata la qui istante parte (parte civile ai sensi del CPP TI) al procedimento penale sfociato nel DA __________;\nche l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte civile ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;\nche come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);\nche inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);\nche lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;\nche nella fattispecie in esame – considerato che l’avv. PR 1 ha assunto il patrocinio di IS 1 a tutela dei suoi interessi e ritenuto inoltre il contenuto del decreto di accusa di cui domanda la copia (in particolare con riferimento al reato di lesioni semplici ai di lei danni) – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante (e di riflesso del suo patrocinatore) ex art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del citato decreto, poiché l’ha interessata personalmente in veste di parte civile ai sensi del CPP TI;\nche di conseguenza il decreto di accusa 6.10.2008 emanato dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti (DA __________) viene trasmesso, in copia, al patrocinatore della qui istante unitamente alla presente decisione;\nche non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stata l’istante parte al procedimento penale sfociato nel DA __________ (passato in giudicato).\nPer questi motivi,\nvisto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}