CRP __________) dell’allora Camera dei ricorsi penali e la decisione TF __________ del 5.07.2011 del Tribunale federale di cui all’incarto MP __________ (NLP __________) nel frattempo archiviato; che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni; che non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della funzione che svolge la IS 1 e della finalità della richiesta. Per questi motivi, visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LAvv ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: