{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-224_2012-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111205&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e1c215c70d48d471768dcdb555ad047"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.06.2012 60.2012.224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:32", "Checksum": "5fef48fd1ce33913fa7f5910350b49ce", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.06.2012 60.2012.224\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 31.05./1.06.2012 presentata da\n|\n|\nIS 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\ntendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare due incarti penali sfociati in una sentenza di condanna passata in giudicato; |\npremesso che la richiesta datata 31.05.2012 è giunta, via fax, al Tribunale penale cantonale il medesimo giorno, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 1°.06.2012, senza formulare osservazioni in merito;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche il 15.10.2009 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, giudice Mauro Ermani, ha dichiarato IS 1 autore colpevole di infrazione alla LStup, contravvenzione alla LStup e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, lo ha prosciolto dall’infrazione alla LStup (per il quantitativo di 35 gr di eroina di cui al punto no. 2 del relativo DA) e, avendo agito in stato di scemata imputabilità, lo ha condannato alla pena detentiva di quattordici mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto) a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 89 cpv. 6 CP, comprensiva del ripristino del residuo di pena di sessanta giorni di cui ai DA 21.02.2005 e 4.07.2005 del Ministero pubblico di Lugano e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. TPC __________ e __________);\nche la suddetta decisione è passata in giudicato il medesimo giorno;\nche con la presente richiesta – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – il patrocinatore di IS 1 chiede di poter esaminare gli atti degli incarti penali TPC __________ e __________, sfociati nella sentenza di condanna 15.10.2009;\nche a suffragio della sua richiesta il legale precisa di patrocinare IS 1 in una procedura di ricorso inerente al divieto di entrata nell’ambito della quale gli è stato concesso un termine scadente il 5.07.2012 per produrre eventuali prove dinanzi al TFA e che l’accesso agli incarti penali in questione sarebbe importante per verificare l’ammissibilità o meno del citato divieto (doc. 1.a);\nche l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;\nche come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);\nche inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);\nche lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;\nche nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante (e di riflesso del suo patrocinatore) in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare gli incarti penali TPC __________ e __________ sfociati nella sentenza di condanna 15.10.2009 (passata in giudicato), poiché l’hanno interessato personalmente in veste di parte;\nche a ciò aggiungasi che il contenuto degli stessi potrebbe essere utile per la procedura di ricorso in materia di divieto d’entrata;\nche di conseguenza IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore avv. PR 1 sono autorizzati ad esaminare gli atti degli incarti penali TPC __________ e __________ sfociati nella sentenza di condanna 15.10.2009 presso il Tribunale penale cantonale, compatibilmente con gli impegni dei collaboratori della cancelleria;\nche gli stessi sono, se del caso, autorizzati a fotocopiare i documenti utili alle loro incombenze;\nche l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;\nche si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte ai procedimenti penali di cui agli incarti TPC __________ e __________ nel frattempo archiviati.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}