4.3. La causa è rinviata al giudice della Pretura penale perché, se lo riterrà, disponga una nuova perizia con un nuovo perito. Il giudice deciderà sull’indennità al perito ricusato (art. 190 CPP). 5. Le istanze di ricusazione degli accusatori privati e del procuratore pubblico sono accolte. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino (art. 59 cpv. 4 CPP). Agli accusatori privati non si assegnano ripetibili (non protestate). Per questi motivi, richiamati gli art. 56 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1.