Il prof. dr. med. PI 3, come si evince dal referto peritale 15.12.2011, ha sottoposto il caso e la relativa documentazione a tre medici specialisti dell’__________ di __________. Ora, anche nell’ipotesi in cui il perito si sia rivolto a terzi per l’elaborazione del referto in violazione di norme di legge, questione che può senz’altro restare irrisolta, si deve in ogni caso concludere – in applicazione della citata giurisprudenza del Tribunale federale – che questa circostanza non è idonea a fondare apparenza di prevenzione nel perito e quindi motivo di ricusazione. 4. 4.1. La Corte dei reclami penali, per i motivi menzionati nel suddetto consid.