Unicamente errori particolarmente gravi e ripetuti, che devono essere considerati delle violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione. Al giudice della ricusazione non compete esaminare la condotta della procedura come un’istanza di ricorso alla quale, invece, spetta il compito di correggere eventuali errori (decisione TF 6B_676/2011 del 7.2.2012 consid. 2.2.; decisione TF 1B_568/2011 del 2.12.2011 consid. 2.3.). Questi principi sono applicabili pure per il perito (consid. 3.3.1.). 3.5.3. Il prof. dr.