3.5. 3.5.1. Gli accusatori privati, sempre a ragione della ricusazione, sostengono che il perito si è avvalso di pareri di terzi medici, estranei al procedimento, in violazione della procedura e dei diritti delle parti, giungendo alle conclusioni più favorevoli all’imputato. 3.5.2. L’Alta Corte nega ai provvedimenti procedurali come tali, indipendentemente dalla loro correttezza, l’idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione del magistrato che li ha adottati.