Se il principio della buona fede giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. a CPP è applicabile anche ai patrocinatori (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 11), tuttavia l’art. 128 CPP indica che, entro i limiti della legge e delle norme deontologiche, il difensore è vincolato unicamente agli interessi dell’imputato (interessi che non necessariamente volevano la ricusazione del perito).