Non c’erano ragioni, per il solo fatto che avesse lavorato in Ticino, che fosse il giudice a verificare se nei suoi confronti era stato aperto un procedimento penale e se i legali che assistevano l’imputato e gli accusatori privati erano stati suoi patrocinatori. All’avv. PR 1, al contrario, è difficile rimproverare di avere taciuto. Se il principio della buona fede giusta l’art. 3 cpv.