Non si sa se gli sia comunque stato detto oralmente con il nome dell’imputato. Al momento dell’esame dell’incarto il perito è in ogni caso venuto a conoscenza della presenza dell’avv. PR 1 quale patrocinatore del dr. med. PI 2, imputato nel procedimento. A questo punto avrebbe quindi dovuto immediatamente informare il giudice della sua passata relazione con il legale, e questo – se non in base all’art. 57 CPP (“Chi opera in seno a un’autorità penale e si trova in un caso di ricusazione lo comunica tempestivamente a chi dirige il procedimento.”), norma non compresa nel rinvio giusta l’art. 183 cpv.